Contrasto di giudicati
Dispositivo dell’art. 395 Codice di procedura civile
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la pronuncia di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto della sussistenza di un precedente giudicato, intervenuto su altra domanda, avanzata dagli stessi medici, per ottenere l’emolumento in discorso in forza dell’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257 del 1991); (cit. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022).