Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003
Sezione 1: Norme generali
Art. 1 Scopi della Convenzione
Gli scopi della presente Convenzione sono di:
a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione,
1. per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.
2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:
a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
b) le arti dello spettacolo;
c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
e) l’artigianato tradizionale.
3. Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.
4. Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.
5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.
Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali
Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di
a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o
b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.
Sezione 2: Organi della Convenzione
Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti
1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione.
2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di
almeno un terzo degli Stati contraenti.
3. L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.
Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
1. Viene qui istituito nell’ambito dell’UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato “il Comitato”. Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all’articolo 34.
2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.
Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato
1. L’elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un’equa alternanza e rappresentanza geografica.
2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.
3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.
4. Ogni due anni, l’Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.
5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.
6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.
7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.
Art. 7 Compiti del Comitato
Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest’ultimo consistono nel:
a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
c) elaborare e sottoporre all’Assembla generale per l’approvazione un progetto per l’uso delle risorse del Fondo, conformemente all’articolo 25;
d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l’articolo 25;
e) elaborare e sottoporre all’Assemblea generale per l’approvazione direttive operative ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;
f) esaminare, conformemente all’articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilogarli per l’Assemblea generale;
g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall’Assemblea generale per:
i) l’iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;
ii) la concessione dell’assistenza internazionale conformemente all’articolo 22.
Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato
1. Il Comitato dovrà rispondere all’Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.
Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive
1. Il Comitato proporrà all’Assemblea generale l’accreditamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.
2. Il Comitato proporrà inoltre all’Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accreditamento.
Art. 10 Il Segretariato
1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell’UNESCO.
2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell’Assemblea generale e del Comitato nonché l’ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all’attuazione delle loro decisioni.
Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale
Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti
Ciascuno Stato contraente:
a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
b) fra le misure di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.
Art. 12 Inventari
1. Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.
2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l’articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.
Art. 13 Altre misure di salvaguardia
Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:
a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell’ambito di “forum” e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
ii) garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l’accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;
iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l’accesso agli stessi.
Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità
Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:
a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale.
Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui
Nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.
Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale
Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità
1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d’incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all’istituzione, all’aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.
Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato
1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l’istituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.
3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa
consultazione con lo Stato contraente interessato.
Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall’Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l’elaborazione di tali proposte.
3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.
Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali
Art. 19 Cooperazione
1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l’altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l’istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro
sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.
2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità e a tal fine essi s’impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.
Art. 20 Obiettivi dell’assistenza internazionale
L’assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:
a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.
Art. 21 Forme di assistenza internazionale
L’assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all’articolo 7 e dall’accordo di cui all’articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:
a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
c) formazione di tutto il personale necessario;
d) elaborazione di misure normative o altre;
e) creazione e gestione di infrastrutture;
f) fornitura di attrezzatura e know-how;
g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d’interesse contenuti e di donazioni.
Art. 22 Condizioni che disciplinano l’assistenza internazionale
1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.
Art. 23 Richieste di assistenza internazionale
1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall’articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.
Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari
1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un’assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull’uso che viene fatto dell’assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale
Art. 25 Natura e risorse del Fondo
1. È istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” denominato qui di seguito “Il Fondo”.
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d’investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell’UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
a) contributi degli Stati contraenti;
b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;
c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
i) altri Stati;
ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;
f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
4. L’uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall’Assemblea generale.
5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.
Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo
1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s’impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall’Assemblea generale. Questa decisione dell’Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l’1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO.
2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell’UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell’Assemblea generale.
4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base
regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l‘anno in corso e per l’anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all’articolo 6 della presente Convenzione.
Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo
Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall’articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.
Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi
Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell’UNESCO.
Sezione 7: Rapporti
Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti
Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 30 Rapporti del Comitato
1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all’articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell’Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO.
Sezione 8: Disposizioni transitorie
Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità
1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità le voci proclamate “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità” prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all’articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 33 Adesione
1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri dell’UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all’adesione dei territori che beneficiano di un‘autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una
completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari
Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:
a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati, paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all’adozione.
Art. 36 Denuncia
1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.
Art. 37 Funzioni del depositario
In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO, informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 33, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denuncie previste all’articolo 36.
Art. 38 Emendamenti
1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell’Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.
6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato:
a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.
Art. 39 Testi autorevoli
La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.
Art. 40 Registrazione
In conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.