In occasione della Giornata Mondiale contro la Corruzione si riporta in commento la Legge n. 69/2015 contenente “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, c.d. “Legge Anti corruzione”.
Esame della Legge Anti Corruzione
La legge prevede in primis un inasprimento delle pene principali con riguardo i delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità. E’ previsto anche un inasprimento delle pene accessorie con riguardo ai reati di incapacità a contrarre con la P.A., casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
Viene modificato l’art.165 C.p. affermando che in caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore della P.A. lesa.
Inasprimento delle pene per i reati si associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art.416 bis C.p.).
Con riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 C.p.p. per i reati contro la P.A., l’ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Nel momento in cui viene esercitata l’azione penale per i fatti di corruzione. il Pubblico Ministero informa il Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, dandone la notizia dell’imputazione.
Sul fronte civilistico viene reintrodotto il reato di falso in bilancio procedibile d’ufficio, salvo ipotesi di lieve entità.