Inviare cuoricini su WhatsApp all’amante in costanza del vincolo matrimoniale vale a fondare la domanda di addebito della separazione tra i coniugi.
Nel caso di specie la sussistenza della una relazione extraconiugale si rinviene, oltre che nelle prove testimoniali, anche negli screenshots delle conversazioni tra il marito e l’altra donna, sua amante, e dal tenore si evince l’esistenza, tra i due, di una relazione sentimentale, e non di un mero rapporto di amicizia
Ciò premesso, in diritto, va osservato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 151, c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario’¼i doveri ché d rivano dal matrimonio“.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l’addebito, in quanto tale pronuncia postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò signifìca che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell’ipotesi io cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l’addebito l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda.
Inoltre l’addebito della separazione è incompatibile con l’obbligo dì corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del coniuge responsabile della separazione.
Granitica è la posizione della Suprema Corte sul punto: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 156) comma 1 c.c., per contrarietà agli artt 3 e 29 Cost:, laddove, nell’ipotesi di addebito della separazione ad entrambi i coniugi, estende il diritto all’assegno di mantenimento, atteso che il legislatore, esercitando un legittimo apprezzamento discrezionale, ha inteso sanzionare l’inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio e rafforzare ii vincolo matrimoniale, riconducendo a tale violazione la perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alla separazione, peraltro non privando completamente di tutela il coniuge economicamente più debole, cui vengono comunque garantiti il diritto agli alimenti e, in caso di morte del coniuge) quello ad un assegno vitalizio in sostituzione della quota di riserva” (Cass. civ. n. 1259/2016).
Tribunale di Foggia, sentenza n. 1094 del 21 aprile 2022