Dare dello “stupido” può essere diffamazione
Dare dello “stupido” può essere ritenuto penalmente rilevante ai sensi del precetto di cui all’art. 595 C.p. (Cass., Sez. 5, n. 24218/ 2021)
A prescindere dal contesto nel quale le parole con una valenza offensiva vengono pronunciate, il quale merita sempre una valutazione ad hoc, e a seconda dei casi può assumere una maggiore o una minore rilevanza, dare dello “stupido” può integrare il reato di diffamazione secondo la formulazione stabilita dal codice di rito:
“Chiunque, … , comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro“.
Ciò avviene, secondo la giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dallo stato d’ira del soggetto agente determinato dall’altrui fatto ingiusto, in difetto del dolo ovvero in presenza dei presupposti previsti dall’art. 599, comma 2, C.p. (Cass., Sez. 5, n. 24218/ 2021)
Sul punto per quanto concerne il difetto della volontà del soggetto agente di offendere la reputazione altrui, basti osservare che, in tema di diffamazione, “non è richiesta la presenza di un animus diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente” (Cass., Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999).
Inoltre dare dello “stupido” risulta scollegato dall’esercizio del diritto di critica, in quanto “l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione” (Cass., Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che, perché ricorra il delitto di diffamazione, è sufficiente che l’agente “comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri“(vedi, Cass., Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016). (Cass., Sez. 5, n. 24218/ 2021)