La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il mancato o erroneo avvertimento all’imputato di beneficiare delle prerogative di cui all’art. 168 bis C.p. nel decreto di citazione a giudizio ex art. 552 C.p.P.
Il decreto di citazione a giudizio deve contenere, tra le altre cose, f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione.
Invero, l’art. 552 C.p.P. non è mai stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione diretta a giudizio debba contenere, a fianco degli avvisi sui riti alternativi e sull’oblazione di cui al comma 1, lett. F, anche l’avviso che l’imputato ha il diritto di chiedere, fino all’apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento con messa alla prova e dunque di avvalersi dell’art. 168 bis C.p. (corretto in tal senso è il richiamo che la Corte territoriale opera alle ordinanze n. 7/2018 e 71 /2019 della Corte Costituzionale).
Nessuna nullità è testualmente comminata per tale omissione né nel codice di procedura penale, né nelle sue norme di attuazione, il cui articolo 141-bis prevede appunto la facoltà, non l’onere, del pubblico ministero di rendere tale informazione all’imputato. È sulla scorta ditale rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio privo ditale avvertimento (Cass., Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016).
In ogni caso, anche laddove previsto a pena di nullità, come nel caso, del decreto penale di condanna (Corte Costituzionale n. 201 del 2016), l’avviso all’imputato che può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova costituisce, se omesso, ragione di nullità intermedia, non assoluta, che quindi è sanata se non eccepita nella prima difesa utile e comunque non rilevabile oltre la sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, C.p.P. (cfr. Cass., Sez. 4, n. 21897 del 21/2/2017; conf. Cass., Sez. 4, n. 17659 del 14/2/2019).
Corte di Cassazione, Sez. 4 n. 42100 Anno 2021