Il Decreto di citazione diretta a giudizio è disciplinato dall’art. 552 Codice di procedura penale e viene emesso dal Pubblico Ministero nei casi previsti dall’art. 550 C.p.P.: “Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva“.
Inoltre, la disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
In tali casi viene meno la celebrazione dell’udienza preliminare. Il processo è attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.
Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il decreto di citazione diretta a giudizio deve contenere ai sensi dell’art. 552 C.p.P.:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.
Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi che non sia nullo il decreto di citazione a giudizio, che contenga l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia, anziché in assenza, atteso che alle superiori indicazioni in diritto va altresì messo in evidenza che l’istituto della contumacia è stato eliminato dalla Legge 28 Aprile 2014, n. 67 e che la differenza tra lo stesso e l’istituto dell’assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la “riformulazione” dell’avviso, che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l’imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l’ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. 2, sentenza n. 2900 del 15/11/2019, che riprende le considerazioni spese in linea generale dalla sentenza n. 49525 del 03/10/2017). (Cass. n. 22095/2021).