Decreto Penale di Condanna e Istituto della Messa alla Prova

decreto penale di Contratto di locazione diritti di utilizzazione reati ediliziLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia sull’istituto della messa alla prova introdotto nel sistema processuale penale dalla Legge 28 Aprile 2014 n. 67 in relazione al decreto penale di condanna nella parte in cui quest’ultimo non prevede l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova (così come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 6 Luglio 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 460 primo comma, lett. e, Cp.P.).

Invero a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 6 Luglio 2016, in tema di procedimento per decreto, l’omesso avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall’art. 460, comma primo, lett. e) C.p.P., comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182, comma secondo, C.p.P.

In generale tale nullità deve essere eccepita o con l’opposizione al decreto penale di condanna o nel giudizio di primo grado, o nel momento della proposizione dell’atto di appello, o anche nel giudizio di appello, in sostanza nel primo atto utile o alla prima udienza utile, immediatamente successiva alla declaratoria di incostituzionalità, pronunciata con la suindicata sentenza della Corte Costituzionale.

In proposito la giurisprudenza di legittimità  ha ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del decreto penale di condanna, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione.

La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale penale opera come una sentenza di annullamento che determina la radicale cancellazione dall’ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate in contrasto con la Carta Costituzionale, a differenza dell’istituto della abrogazione, destinato a produrre effetti solo sulle situazioni sorte successivamente al momento della eliminazione del precetto il quale, salva la introduzione di una disciplina transitoria, continua invece a regolare i rapporti instaurati antecedentemente.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11724 Anno 2019

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