Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
In proposito, va ricordato che l’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Cass., Sez. 2, n. 36311 del 12.7.2019).
L’univocità degli atti nel delitto tentato deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente (Cass., Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009).
Nel caso in esame il giudice di merito ha correttamente qualificato i fatti contestati, spiegando che l’aggressione con lancio di pezzi di legno contro la persona offesa non lasciava spazio a valutazioni differenti da quelle concretamente operate (Cass. n. 2217 del 19.01.2023).
D’altronde, la prova del requisito dell’univocità dell’atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell’atto in sé considerato, ma anche aliunde, quindi, anche sulla base di semplici atti preparatori, che rivelino la finalità dell’agente e addirittura l’imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l’avvio. Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l’esecuzione è interamente realizzata, ma anche quando l’agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di compiere un determinato delitto.
Corte di Cassazione Penale Sentenza, Sez. 5, n. 2217 del 19.01.2023