La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la detenzione per la vendita di supporti informatici in relazione al secondo comma dell’art. 171-ter lettera a) Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.
È punito, … chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti (Cass., Sez. 3, n. 22267 del 17/02/2017; Cass., Sez. 6, n. 40024 del 15/09/2016; Cass., Sez. 3, n. 9925 del 27/01/2009).
Tale orientamento non è incompatibile con un altro indirizzo in forza del quale, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall’art. 171 – ter, comma secondo, lett. a), della Legge 633 del 1941, occorre, non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente duplicate, ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione sia pure a fini di vendita (Cass., Sez. 3, n. 8161 del 07/01/2016).
Sulla base del citato indirizzo, deve indubbiamente convenirsi che la mera detenzione per la vendita di oltre cinquanta copie di supporti informatici esuli, in ossequio al principio di legalità in materia penale, dall’ambito di operatività del secondo comma dell’art. 171 – ter Legge n. 633 del 1941, non potendo una siffatta condotta (ossia la mera detenzione per la vendita) essere sussunta nel perimetro del fatto tipico descritto nella fattispecie penale incriminatrice.
Tuttavia, per integrare il modello legale del delitto previsto dal secondo comma 171 – ter Legge n. 633 del 1941 che costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma (per tutte, Cass., Sez. 3, n. 23431 del 28/04/2011), non è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari (come presupporrebbero, Cass., Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006; Cass., Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007) quando l’agente abbia posto in commercio un numero superiore a cinquanta di detti supporti.
In altri termini, fermo restando che la norma presuppone un atto di vendita o la messa in commercio della merce contraffatta e che la mera detenzione per la vendita potrebbe, a condizioni esatte, assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell’ipotesi non aggravata di cui al primo comma o del tentativo del delitto di cui al secondo comma, è altrettanto certo che la prova della vendita o della messa in commercio non presuppone necessariamente che l’imputato sia stato colto proprio nel momento della cessione a terzi dei supporti abusivamente duplicati.
Tale prova può infatti desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione.
Corte di Cassazione Sent. Sez. 3 n. 4431 Anno 2021