La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego di ammissione alla messa alla prova a seguito di precedente condanna da parte dell’imputato/ricorrente, in relazione agli artt. 168-bis C-p., 464-quater, comma 3, e 464-bis, comma 2, C.p.P.
Infatti, ad avviso del ricorrente, che richiama la ratio dell’istituto di cui all’art. 168-bis C.p., la prognosi circa la futura astensione da ulteriori reati dovrebbe essere “attuale ed in concreto…. La presenza di penali anche specifici, peraltro anche risalenti nel tempo, non costituisce condizione di inammissibilità della messa alla prova“.
La ragione assorbente del diniego di ammissione alla prova sta, nel caso di specie, nella impossibilità, secondo valutazione giudiziale, di poter formulare una prognosi favorevole circa l’astensione da nuovi reati dell’imputato, per essere già stato lo stesso in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza, e ciò ai sensi dell’art. 464 quater, comma 3, prima parte, C.p.P., norma che, testualmente, recita: “La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati“.
Tale impostazione risulta conforme ai principi di diritto già in più occasione puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità e che governano l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova: “In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato” (Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020); “La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis C.p., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi)” (Cass., Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015); “La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p. Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento” (Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 7929 Anno 2021