Diniego di ammissione alla messa alla prova

Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego di ammissione alla messa alla prova a seguito di precedente condanna da parte dell’imputato/ricorrente, in relazione agli artt. 168-bis C-p., 464-quater, comma 3, e 464-bis, comma 2, C.p.P.

Infatti, ad avviso del ricorrente, che richiama la ratio dell’istituto di cui all’art. 168-bis C.p., la prognosi circa la futura astensione da ulteriori reati dovrebbe essere “attuale ed in concreto…. La presenza di penali anche specifici, peraltro anche risalenti nel tempo, non costituisce condizione di inammissibilità della messa alla prova“.

La ragione assorbente del diniego di ammissione alla prova sta, nel caso di specie, nella impossibilità, secondo valutazione giudiziale, di poter formulare una prognosi favorevole circa l’astensione da nuovi reati dell’imputato, per essere già stato lo stesso in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza, e ciò ai sensi dell’art. 464 quater, comma 3, prima parte, C.p.P., norma che, testualmente, recita: “La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati“.

Tale impostazione risulta conforme ai principi di diritto già in più occasione puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità e che governano l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova: “In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato” (Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020); “La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis C.p., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi)” (Cass., Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015); “La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p. Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento” (Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 7929 Anno 2021

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