Diritto di critica politica
Occorre premettere che costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep.2023, Alloro, Rv. 283964).
Per quanto concerne la possibile configurabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella sua forma putativa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen. occorre affermare quanto segue.
Come è noto, la disposizione in esame, espressione del principio di non punibilità per chi agisca in conformità a un diritto riconosciuto dall’ordinamento, costituisce una causa di giustificazione che opera quando la condotta dell’agente si colloca nell’ambito di un diritto soggettivo, purché esercitato nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. In dottrina, si è evidenziato come l’art. 51 cod. pen. rappresenti una clausola generale di liceità, che consente di escludere l’antigiuridicità del fatto quando esso sia espressione di un diritto sostanziale, anche se esercitato in forma putativa, purché l’errore sia scusabile.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il diritto di critica — quale manifestazione della libertà di pensiero garantita dall’art. 21 Cost. — può assumere efficacia scriminante quando sia esercitato nel rispetto dei limiti della verità (anche putativa), della continenza espressiva e della pertinenza rispetto a un interesse pubblico o socialmente rilevante. In particolare, è stato chiarito che l’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitraria supposizione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554; Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep.2023, Alloro, Rv. 283964).
Ai fini dell’efficacia scriminante, è altresì necessario che la critica non si traduca in un attacco personale, ma si mantenga entro i limiti della continenza, e che il fatto oggetto di censura sia obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, ovvero ritenuto tale per errore scusabile (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana, Rv. 212131; Sez. 5, n. 24431 del 14/03/2017, P.M. in proc. De Luca, Rv. 270084).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 29859 del 2025
