Disciplina sull’assenza

Disciplina sull'assenza Sequestro di persona a scopo di estorsione Rapina Travisamento della prova forma dell'impugnazione Mancata assunzione di una prova decisiva Sentenza predibattimentale di proscioglimento Il principio di ne bis in idem Incidente probatorio Reato continuato Induzione indebita a dare o promettere utilità Attenuante del ravvedimento operoso Attenuante della collaborazione processuale Attenuanti generiche La sospensione condizionale della pena Prova e indizi Responsabilità Applicazione della pena su richiesta delle parti Misure alternative alla detenzione carceraria Defendendi Il principio di offensività Reato continuato Atti sessuali con minorenne Particolare tenuità del fatto Il reato di furto Regime di procedibilità per taluni reati Ricettazione Omicidio preterintenzionale beni culturaliLa Legge 28 Aprile 2014, n. 67 ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza e riformato la disciplina sulla contumacia e, in particolare, ha disposto all’art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare) la sostituzione al comma 1 dell’articolo 419 C.p.P. delle parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420- bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies»;

l’articolo 420-bis C.p.P. é sostituito dal seguente: «Art. 420-bis (Assenza dell’imputato)- 1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato dal difensore. E’ altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 420 quater se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

L’articolo 420-quater C.p.P. è sostituito dal seguente:
«Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell’imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l’articolo 75, comma 3.
3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».
4. L’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell’imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129.
3. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
4. All’udienza di cui al comma 3 l’imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

La Legge 28 Aprile 2014, n. 67 – disciplina sull’assenza – art. 10 (Disposizioni in materia di dibattimento) introduce le seguenti modifiche:
1. L’articolo 489 C.p.P. è sostituito dal seguente: «Art. 489 (Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare) – 1. L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.
2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
All’articolo 490 C.p.P., le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse (“Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame“).
All’articolo 513, comma 1, C.p.P., le parole: «contumace o» sono soppresse (“Il giudice, se l’imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4“).
All’articolo 520 C.p.P., le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse, (“Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato“).

La Legge 28 Aprile 2014, n. 67 – disciplina sull’assenza- ha abrogato l’art. 548, comma 3, C.p.P. che prevedeva l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace.

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