Distinzione tra irrevocabilità della sentenza е inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere
In primo luogo, una distinzione tra irrevocabilità della sentenza е inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere che, per sua natura, non ha carattere di irrevocabilità proprio in ragione del fatto che la stessa è sempre revocabile ai sensi dell’art.434 cod.proc.pen., è sancito dalla stessa normativa che disciplina il procedimento riparatorio, che all’art.315 cod.proc.pen., sancisce che la domanda deve essere presentata entro due anni che cominciano a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento, ovvero dalla data in cui è divenuta inoppugnabile la sentenza di non luogo a procedere, ovvero viene notificato il provvedimento di archiviazione.
La sentenza diventa inoppugnabile quando contro la stessa non possono essere ulteriormente esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione; il riferimento alla inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere introduce pertanto un criterio che non attinge alle regole della sentenza irrevocabile, e quindi alla formazione di un giudicato, eventualmente progressivo, con la conseguenza che l’impugnazione tardiva non è in grado di produrre alcun effetto, né di carattere processuale (in quanto non si radica il rapporto processuale), né di carattere sostanziale (in presenza di giudicato che legittima l’esecuzione delle statuizioni contenute nella pronuncia). II criterio della inoppugnabilità si riferisce, piuttosto, alla sequenza processuale di atti con cui si manifesta, e si sviluppa, il procedimento impugnatorio.
E’ pertanto inoppugnabile, anche se revocabile, la sentenza di non luogo a procedere nei confronti della quale non è più possibile esperire alcun ulteriore mezzo di impugnazione.
Per esempio, è stato affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione della ingiusta detenzione decorre dal giorno in cui la sentenza di non luogo a procedere sia divenuta inoppugnabile, da individuarsi, nel caso in cui avverso la stessa sia stato proposto ricorso per cassazione, nella data di deliberazione della sentenza della Corte e non in quella di deposito della motivazione (sez.4, n.22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv.276270) ovvero, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell’istante (In motivazione, la Corte precisato che la “ratio” della disciplina di cui all’art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il “dies a quo” per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente, sez.4, n.32349 del 4/05/2023, Biamonte, Rv.284923). Le richiamate decisioni costituiscono la declinazione di principi generali che vengono tratti dalla stessa normativa che regola il giudizio di riparazione per la ingiusta detenzione (sez.4, n.41714 del 23/10/2024, Milito, Rv.287111-01; n.38597 del 6/10/2010, Morelli, Rv.248835; n.12607 del 24/01/2005, PC in proc.Ministero del Tesoro, Rv.231250), che non possono prescindere “dalla peculiarità della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 с.р.р., afferente al grado di stabilità stessa della decisione, che non forma giudicato (le sentenze di non luogo a procedere sono revocabili in quanto tipiche decisioni allo stato degli atti) e involgente il tema della non sempre agevole individuazione della linea divisoria tra il concetto di sostenibilità o non sostenibilità in giudizio dell’accusa, categoria giuridica fissata dal comma 3 dell’art. 425 с.р.р.” (così in motivazione, sez.6, n.17951 del 13/10/2015. PM e PC in proc. Barone, Rv.267310).
La sentenza di non luogo a procedere, infatti, anche dopo l’intervenuta inoppugnabilità, non è suscettibile di divenire irrevocabile; tant’è che non impedisce che la persona nei cui confronti viene pronunciata possa subire un nuovo procedimento per lo stesso fatto.
E’ pertanto necessario tenere distinto il piano degli effetti della sentenza irrevocabile, che determina il passaggio in giudicato delle statuizioni in essa contenute aprendo la porta alla fase esecutiva, dal piano della sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione; invero nel primo caso, essendosi formato un giudicato sulle statuizioni in essa contenute, l’esperimento di una impugnazione tardiva non è in grado di generare un rapporto processuale dinanzi al giudice della impugnazione, così da determinare la pendenza del giudizio, tantoché risulta preclusa, tranne singole eccezioni (depenalizzazione della norma incriminatrice), ogni decisione diversa da quella di inammissibilità del gravame.
“L’inoppugnabilità” della sentenza di non luogo a procedere, invece, non può essere considerata alla stregua di un fenomeno di giudicato, in quanto tale non è, ma rileva quale evento o dato processuale al quale, nella sua oggettività processuale e fattuale, la legge riconduce alcuni effetti, tra i quali quello di segnare il dies a quo della domanda di riparazione. In tale prospettiva, pertanto, è errata la interpretazione fornita dal giudice della riparazione laddove, in subiecta materia, ha ritenuto di mutuare le regole processuali e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di giudicato formale a fronte di sentenza irrevocabile, in quanto la loro applicazione condurrebbe a conseguenze che si pongono in antitesi con i principi di di certezza dei rapporti giuridici e stabilità e prevedibilità degli esiti del procedimento di impugnazione. Si impone pertanto una interpretazione della nozione di sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione (“inoppugnabile”), che sia coerente con i limiti e i tempi nei quali deve essere esercitato il potere di impugnazione, fino al momento in cui sia esaurita l’ultima facoltà della parte interessata per contrastare l’esito del giudizio, nella sequenza processuale e nelle forme assegnate dal codice di rito. Ragionando diversamente si determinerebbe l’applicazione, ai fini del calcolo della decorrenza del termine, di un parametro eccentrico, ovvero quello della irrevocabilità, che il legislatore ha previsto espressamente appartenere alle sentenze rese in dibattimento e nel rito abbreviato, mentre, per quanto concerne le sentenze di non luogo a procedere, ha ritenuto di dovere riferirsi alla inoppugnabilità delle stesse. D’altro canto, risulterebbe contrario ai principi di certezza dei rapporti processuali e di prevedibilità dell’esito del procedimento impugnatorio pretendere che il soggetto prosciolto con sentenza ex art.425 cod.proc.pen. sia chiamato a sincerarsi, ancor prima che l’impugnazione del rappresentante della pubblica accusa gli sia notificata a cura della cancelleria ai sensi dell’art.584 cod.proc.pen., ovvero che gli sia notificata la fissazione della udienza camerale in cui deve essere deciso l’appello del PM ai sensi degli artt.127 е 428 comma 2 cod.proc.pen., della tempestività del gravame, al fine di risalire al dies a quo per la proposizione della richiesta riparatoria, anticipando, a tale fine, l’accertamento del giudice della impugnazione che potrebbe intervenire, come nella specie, oltre due anni dopo la data di proposizione del gravame, infine riconosciuto tardivo. Conforto a tale interpretazione è offerta dalla giurisprudenza del giudice costituzionale il quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art.315 cod.proc.pen., in quanto prevedeva che il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione per la ingiusta detenzione dovesse decorrere dalla pronuncia del decreto di archiviazione piuttosto che dalla notifica all’indagato, ha affermato (sentenza n.446/1997) che “il principio secondo il quale, una volta stabilito un termine di decadenza, l’interessato deve essere posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale senza l’imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza è stato affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 185 del 1988, 134 del 1985, 14 del 1977, 255 del 1974 e 159 del 1971)“, principio che risulterebbe compromesso qualora si sostenesse, come ha fatto il giudice della riparazione, che la declaratoria di inammissibilità per tardività della impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ad oltre due anni dalla proposizione della impugnazione, retroagisse, ai fini della proposizione della domanda di riparazione, alla scadenza del termine di impugnazione, in quanto si porrebbe a carico dello stesso imputato, interessato ad agire per la riparazione della ingiusta detenzione subita, l’onere di individuare il dies a quo di un termine di decadenza ancor prima che il giudice, adito con la impugnazione, dichiarasse l’inammissibilità del gravame.
Deve pertanto concludersi che è conforme a diritto e a logica, nonché coerente con i richiamati principi di certezza e oggettività dei rapporti processuali e di prevedibilità degli esiti del giudizio impugnatorio, nonché dell’art.315 cod.proc.pen. – e qui se ne enuncia il principio di diritto affermare che “il termine di due anni per proporre la domanda di riparazione per la ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GIP ai sensi dell’art.425 cod.proc.pen. decorre, in caso di intervenuta impugnazione che venga poi dichiarata inammissibile in quanto tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la pronuncia di non luogo a procedere, bensì dall’inutile decorso del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello che dichiari, ai sensi dell’art.591, comma 2 cod.proc.pen. l’inammissibilità del gravame, ovvero, in ogni caso, dalla deliberazione del giudice di legittimità che si pronunci su tale ricorso.
Corte di Cassazione sentenza n: 20953 del 05 giugno 2025
