Pene sostitutive e pene alternative. Riforma “Cartabia”
La nuova nomenclatura delle diverse tipologie di pena, classificate in semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva, evoca in parte la denominazione delle misure alternative, in particolare quelle della detenzione domiciliare e della semilibertà, ma si tratta di istituti che operano comunque in ambiti diversi e che hanno presupposti differenti.
Mentre le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cc.dd. “riforma Cartabia”) sono applicate dal giudice nella fase di cognizione e sono pene in senso stretto, al contrario le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) non condividono la natura giuridica della pena, ma costituiscono forme alternative di esecuzione della pena detentiva, la cui applicazione è affidata al Tribunale di sorveglianza.
Sebbene con la “riforma Cartabia” sia stato ampliato l’ambito di applicazione delle pene sostitutive, attraverso una compressione dei divieti e delle preclusioni previste dalla normativa previgente (art. 59 e segg. della legge di depenalizzazione n. 689/1981), è rimasta ferma la diversa natura giuridica e la diversità dei relativi presupposti e del loro ambito di applicazione.
Le misure alternative presuppongono che la pena detentiva sia stata già inflitta dal giudice e rispondono all’esigenza di adeguare l’esecuzione della pena alla personalità del condannato perchè possa assolvere in modo più concreto alla sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale, con riferimento ad un giudizio personologico che è affidato al magistrato di sorveglianza.
Le violazioni delle prescrizioni di una misura alternativa alla detenzione non comportano di per sé una preclusione legale alla concessione di una nuova misura alternativa, essendo in linea di principio rimessa alla valutazione del Tribunale di sorveglianza la verifica in concreto della rilevanza di tale violazione in relazione al più ampio e complessivo giudizio sulla personalità del detenuto e sulla attuale idoneità al trattamento rieducativo, fatte salve le contrarie espresse disposizioni di legge.
Al contrario, per le pene sostitutive sono previsti limiti tassativi e preclusioni soggettive vincolanti che presiedono alla loro applicazione in sede di giudizio di cognizione, secondo il principio di legalità della pena, che non ammette l’applicazione di pene diverse da quelle previste dalla legge.
Ne discende che i limiti soggettivi all’applicazione delle pene sostitutive, operando a monte in sede di condanna, non possono essere assimilati a quelli riferiti alla fase di controllo dell’esecuzione della pena, la cui valutazione è rimessa al magistrato di sorveglianza e dipende dal vaglio della personalità del condannato.
L’art. 67 della legge 689/1981, introdotto dall’art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ha previsto, salvo il caso espressamente regolato dall’art. 47, comma 3-ter, della legge n. 354/1975, che le misure alternative alla detenzione non possano applicarsi al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Ma nulla esclude che un soggetto che abbia commesso il delitto in pendenza dell’esecuzione di una pena sostitutiva ed al quale sia perciò preclusa in sede di cognizione l’applicazione di una pena sostitutiva, possa accedere comunque alle misure alternative se il magistrato di sorveglianza non ravvisi alcuna incompatibilità alla loro applicazione alla stregua della valutazione della sua personalità, caso per caso.
Considerato il quadro normativo di riferimento, si deve perciò escludere che la preclusione prevista dall’art. 59, co. 1, lett. a), l. n. 689/1981, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, essendo testualmente riferita alla violazione delle sole pene sostitutive, possa estendersi per analogia anche alla violazione delle misure alternative in assenza di un divieto espresso.
Il legislatore della c.d. “riforma Cartabia”, si è, infatti, premurato di evitare incongruenze rispetto al divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall’art. 4-bis della legge 26 luglio n.354, introducendo all’art. 59 la disposizione di cui alla lett. d), che espressamente prevede la stessa preclusione nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati considerati da detta norma, per evitare che possano applicarsi le pene sostitutive nei casi in cui non sarebbe possibile applicare in fase esecutiva le corrispondenti misure alternative della detenzione.
Ma non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) l. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.
Né possono ravvisarsi profili di manifesta illegittimità costituzionale della mancata assimilazione, trattandosi come osservato di istituti che rispondono a diverse finalità, aventi presupposti e limiti differenti.
Conseguentemente, il riferimento alla preclusione prevista dall’art. 59, co.1, lett. a), della legge 689/1981 per l’applicazione delle pene sostitutive non può estendersi al caso di revoca della misura alternativa o di commissione di un delitto non colposo durante l’esecuzione di una pena alternativa.
Va, in conclusione, affermato il principio che i limiti soggettivi all’applicazione delle pene sostitutive, previsti dall’art. 59 della l. n.689/1981, hanno carattere tassativo, in quanto incidono sulla determinazione della pena, e non sono suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.
Corte di Cassazione sentenza n: 10791 del 20 marzo 2026
