Eccezione di riconciliazione
L’art. 154 cod. civ. stabilisce che la riconciliazione determina l’abbandono della domanda di separazione personale.
Il successivo art. 157 cod. civ. ne regola gli effetti successivamente alla sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale. In nessuna delle due norme la riconciliazione può essere ricondotta ad un fatto impeditivo, qualificabile come eccezione in senso stretto, trattandosi della sopravvenienza di una nuova condizione da accertarsi officiosamente dal giudice ancorché sulla base delle deduzioni e allegazioni delle parti. Il regime giuridico è nettamente diverso nel giudizio di divorzio in quanto l’art. 3, comma quinto così come sostituito dalla l. 74 del 1987, stabilisce espressamente che l’interruzione della separazione, in quanto fatto specificamente impeditivo alla realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione, deve essere eccepita dalla parte convenuta. Ne consegue, limitatamente a questa ipotesi, l’improponibilità per la prima volta in appello dell’eccezione (Cass. sentenza n. 23510 del 2010).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte che l’ha invocata non ha indotto alcuna allegazione o mezzo istruttorio al fine di fornirne la dimostrazione né in primo né in secondo grado. Al contrario, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, è emerso che la proposizione della domanda riconvenzionale di addebito ed il comportamento processuale univocamente tenuto nel procedimento di primo grado abbiano fornito forti indizi contrari. Della opposta riconciliazione come rilevato dal giudice del merito, in conclusione, è mancata del tutto la prova.
Corte di Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre 2014