Elementi ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale in
riferimento all’art. 47 Legge sull’ordinamento penitenziario
Secondo l’uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale costituisce misura finalizzata alla rieducazione del condannato e, al contempo, a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, non possono assumere di per sé rilievo decisivo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un tale processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Cass., Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019). Si è altresì affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova non può comunque prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l’idoneità della misura alternativa attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. (Cass., Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020).
Pertanto, qualora l’affidamento in prova sia richiesto prima dell’inizio dell’espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l’astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose.
Nel caso di specie il rigetto veniva motivato in ragione della ritenuta assenza delle condizioni per una prognosi di corretta fruizione dell’affidamento in prova, in considerazione sia della gravità del reato per cui è stata irrogata la pena, trattandosi del reato di stalking e lesioni personali nei confronti della moglie, della precedente condanna per altro delitto, nonché della condotta successiva tenuta dall’imputato. Tali elementi sono stati considerati dal Tribunale come indicativi della mancata presa di distanze rispetto al precedente stile di vita dedito al crimine e alla sopraffazione, nonché della assenza di concreti segni di resipiscenza, ravvisando pertanto un elevato rischio di recidiva.
Corte di Cassazione, Penale sentenza Sez. 1 n. 34859 del 2022