Ergastolo: può applicarsi l’istituto della messa alla prova?

ergastoloLa questione giuridica affrontata nel presente articolo concerne l’ applicazione dell’istituto della messa alla prova con riguardo ad imputati minorenni nell’ipotesi di reato che comporti la pena dell’ergastolo.

In materia di sospensione del processo a carico di imputati minorenni, prevista dall’art. 28, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, risulta da tempo consolidatosi in sede di legittimità un orientamento secondo cui in tema di procedimento concernente i minori, il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448) è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione.

In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell’imputato minorenne, superabile attraverso l’impegno in un progetto di vita socialmente integrato.

La relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell’indicato giudizio.

Siffatto giudizio è riservato, in via esclusiva, con l’attribuzione di un’ampia discrezionalità, al Giudice di merito, la cui valutazione sulla personalità del soggetto e la possibilità di rieducazione e reinserimento nella vita sociale, se correttamente e adeguatamente motivata, non è quindi censurabile in sede di legittimità.

Tale orientamento appare  del tutto conforme ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale 27/09/1990, n. 412, in cui i Giudici delle Leggi hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., degli art. 28 comma 1 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 e 30 L. 28 luglio 1989 n. 272, nella parte in cui non prevedono, per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, l’applicabilità dell’istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalità dell’imputato, consentendo tali articoli l’applicazione generalizzata dell’istituto, anche allorché si proceda per reati puniti con l’ergastolo, in quanto non esclude aprioristicamente dall’ambito di operatività del citato istituto reati connotati da particolare gravità, ma si limita ad individuare una serie di indici rivelatori (tra cui, per l’appunto, il tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere), da prendere obbligatoriamente in considerazione al fine di valutare se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.

 

Corte di Cassazione Sent. Num. 14035 Anno 2013

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