Motivazione rafforzata e rinnovazione dell’istruttoria. Differenze
L’obbligo di motivazione rafforzata e l’obbligo di rinnovazione istruttoria non costituiscono le due facce della medesima medaglia.
Occorre premettere che “la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (ex plurimis, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, 14/03/2014)“.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 27473 del 24/03/23), ha stabilito che l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019).
E, in effetti, l’obbligo di “motivazione rafforzata” e quello di procedere a “rinnovazione istruttoria” sono tra loro distinti e non certo incompatibili. L’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attiene alla “individuazione del materiale di prova che il giudice di appello è tenuto a valutare“, mentre l’obbligo di motivazione rafforzata concerne “i criteri da seguire nella valutazione delle risultanze istruttorie acquisite”, anche in forza di quanto disposto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché “la ostensione dei canoni di apprezzamento effettivamente seguiti“, al fine di consentirne il controllo in sede di impugnazione.
Inoltre, l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituisce applicazione del principio di “immediatezza“, e risponde all’esigenza di garantire un contatto diretto tra le fonti di prova ed il giudice che pronuncia la sentenza di condanna, mentre l’obbligo di motivazione rafforzata è funzionale all’esigenza di assicurare il superamento di ogni “ragionevole dubbio“, attraverso un esame di tutto il materiale istruttorio acquisito e rilevante ai fini della decisione.
Sotto altro profilo, Sez. U. 11568 del 30/09/2021, hanno precisato (nel caso di specie le Sezioni Unite erano chiamate a verificare se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio) che la “riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante“, a condizione che, “rafforzata deve essere la motivazione che deve colmare il deficit del mancato riascolto … In questo caso il “rafforzamento” delle argomentazioni motivazionali deve essere particolarmente incisivo e, in primo luogo, avere ad oggetto la dichiarazione “decisiva“, resa in primo grado e non potuta replicare, attraverso un esame e una valutazione di tutti gli elementi riguardanti la credibilità del soggetto e l’attendibilità del suo narrato, per poi procedere alla falsificazione della stessa prova dichiarativa per verificarne le disarmonie logiche e argomentative, nonché per evidenziare il fondamento erroneo dei fatti e rapporti valorizzati dal primo giudice sulla base di un eventuale travisamento probatorio.
Ma, soprattutto, il rafforzamento deve avvenire non solo su basi argomentative, bensì sulla base di ulteriori elementi che siano idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, elementi che il giudice ha l’onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.”.
In altre parole, il deficit probatorio che si verifica per effetto della impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa “decisiva” e in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado, determina la necessità di prevedere tutte quelle garanzie procedimentali in grado di reintegrare il quadro probatorio, al fine di dimostrare la illogicità della originaria valutazione che di quelle prove ha fatto il primo giudice.
Le Sezioni Unite, pertanto, ritengono che non ad ogni ribaltamento della sentenza assolutoria debba conseguire sia un obbligo di rinnovazione che di motivazione rafforzata, in ciò confermando che le due locuzioni esprimono concetti e istituti differenti.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza 22 aprile 2024, n. 16698
