Concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Dispositivo dell’art. 317 Codice Penale
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Va, innanzitutto, ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile (Cass., Sez. 6, n. 11477 del 28/11/2018, dep. 2019, Fioravanti, Rv. 275165) e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità (Cass., Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Convertino, Rv. 244364).
Tale l’abuso della qualità, che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale, comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell’agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (cfr. Cass., Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Rv. 280439 – 02).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 4853 del 2026
