Documentazione dell’attività di indagine
La documentazione dell’attività di indagine è disciplinata diversamente in relazione alle singole tipologie di atti.
Dispositivo dell’art. 357 Codice di procedura penale
La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351 ;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini…
La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.
A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato
In generale, ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen., la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente (con il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 115 disp. att. cod. proc. pen.), tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. La redazione delle annotazioni, in
assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente (Sez. 5, n. 16929 del 01/02/2023, Autore, Rv. 284654-01). La lettera d) del secondo comma della medesima disposizione prevede, invece, una diversa e più accurata modalità di redazione («verbale») per le operazioni di perquisizione e sequestro, oltretutto soggette a rigorosi termini per la convalida, in ragione della loro invasività rispetto a situazioni costituzionalmente tutelate.
L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali. Di conseguenza, né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477-01; Sez. 5, n. 27918 del 28/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 14812 del 2026
