Responsabilità indiretta del committente
Dispositivo dell’art. 2049 Codice Civile
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
L’orientamento della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 06632 del 12/03/2008 Rv. 602158, nonché Cass. n. 20924 del 15/10/2015 Rv. 637475 – 01), afferma che la responsabilità indiretta del committente di cui all’art 2049 cod. civ., per il fatto dannoso commesso da un dipendente, postula l’esistenza di un nesso di «occasionalità necessaria» tra l’illecito ed il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.
Con riferimento alla natura di questa responsabilità, in passato, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è sostenuto che si tratti di una responsabilità soggettiva, e cioè di una responsabilità fondata sulla colpa del preponente (datore di lavoro, imprenditore, committente ecc.) nella scelta del preposto (lavoratore subordinato, institore, commesso ecc.) o nella vigilanza sul suo operato.
Tale orientamento è stato tuttavia attualmente superato, sul rilievo che l’art. 2049 cod. civ., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047 e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell’introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante.
È stato quindi affermato che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell’esigenza che chi si appropria dell’attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246 -pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all’amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti- hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un’applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l’avvalimento, da parte di un soggetto, dell’attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l’attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell’ambito dei poteri conferitigli.
Tale appropriazione di attività deve comportarne l’imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell’ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altri.
Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie -oltre al rapporto di preposizione ed all’illiceità del fatto del prepostooccorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all’espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.).
Le Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza, hanno in definitiva affermato che l’appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicché chi si avvale dell’altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell’organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o -secondo i principi di causalità adeguata elaborati dalla Corte fin da Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 576- “più probabile che non”, in un dato contesto storico.
Corte di Cassazione Civile Sez. 3 ordinanza n. 20799 del 2024
