La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente la questione inerente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito dell’esito positivo della messa alla prova e conseguente estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Nel caso di specie la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, atteso che in caso di estinzione del reato la competenza ad applicare la detta sanzione appartiene esclusivamente al Prefetto.
Come a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter C.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016).
Del resto, se è vero che il secondo comma dell’art. 168-ter C.p., inserito con l’art. 3, comma 11, della Legge n. 67 del 2014, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l’ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, C.d.S. ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come, appunto, quella conseguente all’esito positivo della probation.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 28465/2021