Il fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309) prevede l’applicazione di una pena ridotta, rispetto alla pena principale, nell’ipotesi di coltivazione, produzione, vendita, cessione, … distribuzione, commercio, trasporto, … consegna ad altri per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90.
Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
L’applicazione o meno della suindicata disposizione, qualora la condotta contestata possa essere qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 è oggetto di una valutazione sul piano del merito degli elementi e degli aspetti indicati dalla norma (in particolare con riferimento alle modalità della condotta e al quantitativo e alla tipologia di sostanza stupefacente detenuta).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha confermato la decisione di merito ed ha ribadito l’esclusione della configurabilità di tale ipotesi in considerazione del rilevante dato ponderale della sostanza detenuta dal ricorrente e del fatto che tale condotta è stata posta in essere nel corso della messa alla prova del ricorrente medesimo, così evidenziando sia la gravità della condotta, sia il giudizio negativo sul conto dell’imputato e la sua pericolosità (Corte di Cassazione, Sez. 7 n. 7638/2022).