Frode informatica o indebito utilizzo di carte di credito

frode informaticaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento risolve la questione in merito alla corretta qualificazione giuridica tra la violazione dell’art. 640 ter comma 3 C.p., quale frode informatica aggravata dal furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti  e la violazione dell’art. 55 comma 9 D.Igs. n. 231 del 2007  “indebito utilizzo di carte di credito”.

La fattispecie di cui all’art. 640 ter C.p., introdotta nel Codice Penale con l’art. 10 della Legge n. 547 del 1993 in tema di criminalità informatica, è volta specificamente alla repressione della frode informatica, cioè di quelle condotte attuate mediante l’utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendo la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico, piuttosto che una persona fisica, destinataria dell’inganno, non potevano farsi rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all’art. 640C.p., per la mancanza del soggetto ingannato.

Trattasi di un’autonoma figura di reato configurante una fattispecie pluriffensiva, nella quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si pone l’esigenza di salvaguardare la sicurezza del sistema informatico stesso e l’integrità dei dati in esso contenuti.

La condotta di alterazione, attuabile con le modalità più diverse, evoca un intervento modificativo o manipolativo del sistema, che viene distratto dai suoi schemi predefiniti, per essere piegato all’obiettivo perseguito dall’agente consistente nel conseguire per se o per altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Quanto al rapporto fra la frode informatica di cui all’art. 640 ter C.p. ed il delitto di cui all’art. 55 comma 9 D.Igs. n. 231 del 2007, segnatamente deve ribadirsi che in ipotesi di utilizzo di carte con banda magnetica falsificata, acquisizione illegittima dei codici segreti di accesso al sistema bancario, inserimento senza diritto nel sistema stesso, ordine di pagamento, con intervento sui dati contabili del sistema, attraverso il servizio di cassa continua, è ravvisabile solo il reato di frode informatica, in quanto “l’elemento specializzante costituito dall’utilizzazione fraudolenta del sistema informatico costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di una carta di credito, iscritta nel novero di misure destinate al controllo dei flussi finanziari, in funzione di prevenzione del riciclaggio”.

S ne ricava il seguente principio di diritto:

integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi, fra qui quella di prelievo contanti attraverso i servizi di cassa continua.

Cassazione Sent. Num. 41777 Anno 2015

 

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