Furto in abitazione
Dispositivo dell’art. 624 bis Codice Penale
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500
Occorre invero considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2021 – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, come modificato dall’art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n. 103, successivamente modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 26 aprile 2019, n. 36, «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del [g]iudice, non consente, anche attraverso [un] adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato», con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – ha disatteso la questione sottolineando che la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata «all’intimità della persona raccolta nella sua abitazione» non è irragionevole. In motivazione, la Corte Costituzionale ha osservato, a riguardo, che nel furto in abitazione l’offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell’aggancio con l’inviolabilità del domicilio assicurata dall’art. 14 Cost., inteso come «proiezione spaziale della persona».
Del resto, anche le Sezioni Unite, nella pronuncia “D’Amico“, hanno fornito una nozione restrittiva del concetto di privata dimora ricomprendendovi soltanto i luoghi aventi le caratteristiche proprie dell’abitazione ed escluderne viceversa i luoghi di lavoro, «salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076).
Né si può trascurare che la medesima Corte Costituzionale nella più recente ordinanza n. 14 del 2024 – ponendosi peraltro nel solco della precedente sentenza n. 216 del 2019 e dell’ordinanza n. 67 del 2020 – ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., sia in riferimento all’art. 3 Cost. laddove riserva a tale delitto, caratterizzato da un’aggressione puramente patrimoniale, un trattamento di più intenso rigore afflittivo rispetto al secondo, nel quale vi è altresì un’aggressione consumata al bene incolumità individuale, e all’art. 27 Cost., per l’automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate in considerazione della funzione rieducativa della pena. Nella richiamata ordinanza n. 14 del 2024, la Corte Costituzionale ha sottolineato che la previsione trova fondamento nella non irragionevole presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, e nella spiccata pericolosità soggettiva così manifestata dall’autore di un simile reato, attestata dall’ingresso non autorizzato nei predetti luoghi al fine di commettervi un furto.
Presunzione che non viene meno per il solo fatto che l’autore non abbia in concreto usato violenza nei confronti di alcuno.
Pertanto, è manifestamente infondata, in riferimento al principio di ragionevolezza ritraibile dall’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021 e dell’art. 624-bis cod. pen., laddove prevede la procedibilità d’ufficio del delitto di furto in abitazione, atteso che non è manifestamente irrazionale la scelta del legislatore nel senso della perseguibilità d’ufficio di una condotta di particolare gravità, idonea a denotare una peculiare spregiudicatezza nel reo, come l’introduzione in una privata abitazione allo scopo di commettere un furto, che viola l’intimità delle persone che vi abitano ed è suscettibile di porne in pericolo l’incolumità.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 22018 del 2025
