Il c.d. giornalismo d’inchiesta o anche detto giornalismo investigativo, va oltre la mera cronaca, ovvero non si limita a riportare i fatti, ma è volto ad affermare valori ed ideali che l’autore intende trasmettere al lettore. (cit. Cassazione Sez. III, n.4036 del 16/02/2021).
Il giornalismo d’inchiesta si svolge ad ampio raggio, spaziando da tematiche sociali, dalla criminalità al terrorismo, fino all’economia e alla politica.
Nel giornalismo d’inchiesta occorre valutare non tanto l’attendibilità e la veridicità della notizia quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità.
Dunque oltre al criterio della verità o verosimiglianza della notizia, occorre considerare che il giornalista intende porre in essere un’attività di giornalismo d’inchiesta esprimendo la propria opinione sugli eventi riferiti in forza della libertà di manifestazione del pensiero. La giurisprudenza della Corte di legittimità riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d’inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass., Sez. 3, n. 16236 del 9/7/2010). Secondo la giurisprudenza di legittimità il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti (Cass. Pen., Sez. 5, n. 9337 del 12/12/2012). (cit. Cassazione Sez. III, n.4036 del 16/02/2021).