Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova

Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente il tema dei rapporti tra giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova, che costituiscono entrambi modalità di definizione del procedimento alternative al rito ordinario.

In relazione a tale questione esistono due orientamenti giurisprudenziali, che procediamo ad esaminare.
Un primo orientamento giurisprudenziale afferma l’incompatibilità tra giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova. Invero, essendo la messa alla prova ed il giudizio abbreviato riti alternativi rispetto a quello ordinario e sussistendo sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 C.p.P., la richiesta del giudizio abbreviato preclude l’istanza di messa alla prova e viceversa, così come la scelta della messa alla prova preclude l’accesso agli altri riti speciali
Conseguentemente, sussistendo tale incompatibilità, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l’imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass. n. 42469/2018; Cass. n. 22545/2017).

Un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene invece che il rapporto tra messa alla prova e giudizio abbreviato non sia equiparabile al rapporto tra rito abbreviato e patteggiamento.
Questo orientamento poggia le sue basi sulla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33216 del 31/03/2016, secondo la quale l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, C.p.P., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Questo secondo orientamento estende il medesimo principio all’ipotesi in cui l’imputato si sia visto rigettare la richiesta di messa alla prova e poi sia stato ammesso al rito abbreviato, affermando che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass. n. 30983/2019).

In particolare si evidenzia che l’equiparazione del rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova al rapporto tra giudizio abbreviato e patteggiamento, con conseguente preclusione della impugnabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di messa alla prova unitamente all’impugnazione della sentenza di condanna, non è consentita dalla funzione dell’istituto della sospensione per messa alla prova che, in quanto speciale causa di estinzione del reato, si pone come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi compreso quello effettuato nelle forme del giudizio abbreviato e risultando pregiudicato, in assenza di una specifica previsione, tale diritto dall’affermazione della preclusione in discorso.

L’equiparazione del rapporto tra giudizio abbreviato e patteggiamento al rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova non è corretta perché la richiesta di sospensione del processo funzionale alla messa alla prova in vista dell’eventuale estinzione del reato assume valenza prioritaria, non suscettibile neppure di revoca implicita per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, da intendersi necessariamente effettuata con riserva.
In sostanza, diversamente da quanto avviene nei rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento, in cui la scelta per uno dei due riti speciali preclude l’accesso all’altro, tra richiesta di giudizio abbreviato e istanza di messa alla prova non vi è un rapporto di incompatibilità, ben potendo l’imputato chiedere di essere ammesso ad entrambi ed in tal caso il giudice dovrà innanzitutto valutare se possa essere accolta l’istanza di messa alla prova e, solo in caso negativo, procedere poi a valutare la richiesta di giudizio abbreviato.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 2736 Anno 2020

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