Giudizio di impugnazione e probation giudiziale

giudizio di impugnazioneLa sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti è applicabile al giudizio di impugnazione, sia di merito che di legittimità?

L’obiettivo che il Legislatore  intende perseguire con la L. 67/2014 è quello di riservare all’imputato un trattamento personalizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione, ma anche dalle conseguenze sociali di una decisione di condanna.

La collocazione delle disposizioni di cui agli artt 464 bis C.p.P., e seguenti  nel libro VI (sui procedimenti speciali) porta a ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti costituisca essa stessa un procedimento speciale, che si aggiunge al giudizio abbreviato, all’applicazione delle pena su richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto.

Con la disposizione di cui all’art. 464 bis comma 2 C.p.P. il Legislatore individua espressamente un termine finale di presentazione della richiesta, con diversificazioni collegate ai differenti procedimenti, ma comunque ristretta al giudizio di primo grado oltre il quale il beneficio non è più applicabile.

Tale scelta non determina infatti una disparità di trattamento.

D’altra parte, il Legislatore, oltre alle norme sostanziali, ha previsto specifiche disposizioni processuali, una delle quali fissa uno sbarramento per la proposizione dell’istanza.

Il tema è stato già affrontato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che la messa alla prova sia incompatibile con il giudizio, sia di merito che di legittimità

Inoltre, l’assenza di una disciplina transitoria, impone di fare ricorso alla regola generale derivante dal principio del tempus regit actum, con la conseguenza che sono da ritenere inammissibili quelle richieste di sospensione del processo con messa alla prova che vengono proposte a processo in corso, in cui siano già stati superati i rigorosi termini decadenziali previsti dall’art. 464bis, secondo comma, C.p.P.

La Corte costituzionale ha sottolineato come nel nostro ordinamento sia da ritenersi assoluto il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, mentre quello della retroattività della norma favorevole può subire delle limitazioni, a condizione, però, che tali limitazioni siano oggettivamente ragionevoli e giustificate, come nell’ipotesi “della diversità dei contesti processuali”. 

Il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento comporta che il principio della lex mitior va ricondotto, in via generale, alle norme concernenti le fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali che invece trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit actum.

La valutazione dell’applicazione retroattiva della lex mitior, e la sua conseguente operatività va ricollegata al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e al fatto che la stessa arriva a sopportare deroghe nella sua applicazione quando debba confrontarsi con principi di pari rango.

Corte di Cassazione Sent. Num. 18265 Anno 2015

 

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