Decreto di Archiviazione: omesso avviso alla persona offesa
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito alla nullità del decreto di archiviazione pronunciato dal GIP senza sia stato notificato avviso alla persona offesa.
La disposizione contenuta nell’articolo 409 C.p.P., comma 6 riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima persona offesa.
La suddetta norma non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale rimedio allorché la persona offesa abbia ritualmente richiesto di essere preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, e non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal comma secondo dell’articolo 408 C.p.P.
È del tutto evidente, infatti, che nella specie si versi in una ipotesi di vizio ancor più grave di quello conseguente all’omesso avviso della udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, all’offeso dal reato che abbia proposto opposizione, in quanto viene ad essere vulnerata la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge.
Ne consegue che tale omissione da luogo alla nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 127, comma 5 C.p.P.
D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, già in epoca risalente, ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul tema della tutela della persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, nonostante l’espressa domanda formulata nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione.
La Corte ha affermato la necessità di riconoscere, in tale eventualità, alla stessa parte offesa, il diritto di proporre ricorso per cassazione, in ragione, appunto, del carattere ancor più radicale, agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio, che quella omissione presenta rispetto al caso, espressamente disciplinato dal codice, in cui sia stato omesso l’avviso di fissazione della camera di consiglio a seguito di proposizione della opposizione alla richiesta di archiviazione.
Corte di Cassazione Sent. Num. 8646 Anno 2016