Ignoranza dell’età della persona offesa
Dispositivo dell’art. 609 sexies Codice Penale
Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile
La disposizione dell’art. 609-sexies cod. pen. è in effetti espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003).
Tale è, in specie, la “intangibilità sessuale” di soggetti – quali i minori infraquattordicenni – che, in ragione della loro immaturità fisio-psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimità costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi (con riferimento al previgente art. 539 cod. pen., sentenze n. 209 del 1983 e n. 107 del 1957).
La scelta derogatoria tiene conto segnatamente della facilità con la quale – non essendo, in molti casi, l’età infraquattrordicenne dell’offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore – potrebbero essere allegate, dall’autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull’età del minore: donde il timore che l’applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunità, ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell’interesse in questione. Siffatta ratio legis vale, per incidens, anche a dimostrare l’impraticabilità dell’interpretazione “correttiva” ventilata dalla parte privata nelle sue difese – interpretazione peraltro contraria al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’originario art. 539 cod. pen. e già sostanzialmente disattesa dalla Corte Costituzionale, con riguardo alla medesima norma (sentenza n. 209 del 1983) – stando alla quale la disposizione dovrebbe ritenersi riferita soltanto all’ignoranza in senso stretto (difetto di conoscenza), e non anche all’errore (conoscenza inesatta).
L’ignoranza e l’errore inevitabile non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva.
Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un “impegno” conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età – maggiore o minore dei quattordici anni – del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un presupposto del fatto) – lungi dall’integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 322 del 24 luglio 2007
