Il contratto di donazione: diretta e indiretta

Il contratto di donazione espressioni offensive Mantenimento del figlio maggiorenne diritto diIl contratto di donazione c.d. diretta trova la sua disciplina giuridica nell’articolo 769 Codice Civile come il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra parte disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Accanto a tale fattispecie tipica si collocano le donazioni indirette che trovano una propria disciplina giuridica nell’art. 809 del Codice Civile con riferimento alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769.

In merito ai rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche) si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 18725/2017) affermando che: l’uno, definito dall’art. 769 C.c., come l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le altre, contemplate dall’art. 809 C.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l’archetipo l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell’altro, ma se ne distinguono perché l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809 C.c.), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 C.c.), ma al contempo prevede l’applicabilità delle norme riguardanti l’atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l’assolvimento dell’onere della forma di cui all’art. 782.

Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell’art. 783 C.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.
Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 C.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 C.c., non richiama l’art. 782 C.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

L’ambito della donazione indiretta è esteso ad una serie di casi. Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi.

In particolare il conto cointestato tra i coniugi in regime patrimoniale della comunione legale comporta l’utilizzo dei proventi anche quando nello stesso le parti fanno confluire altri redditi personali. L’utilizzo dei proventi derivanti dall’attività economica separata di ciascuno dei coniugi in relazione all’art. 177, lett. c), C.c. si giustifica in merito all’interesse dell’economia familiare, in adempimento dei doveri scaturenti dagli artt. 143 e 148 C.c. La cointestazione del conto fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salvo prova contraria, sia nei rapporti interni che verso i terzi. L’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario da luogo a donazione indiretta (estratto da Cass. n. 7915/2015).

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