Il fenomeno dello stalking
Analisi giuridica e dottrinaria
Il fenomeno dello stalking – termine derivato dall’esperienza giuridica dei Paesi di common law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni – è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la rateizzazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sè reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).
Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico, e un ragionevole senso di timore.
Per meglio comprendere lo stalking, come tipologia di reato, occorre fare brevi riferimenti al diritto comparato, ed in particolare ai paesi di common law che sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking.
In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l’approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all’autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un’aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti psicologici, (non previsti, invece, nel nostro ordinamento).
Prima della previsione nel nostro codice penale di una specifica fattispecie di reato, il fenomeno dello stalking veniva generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.) del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire possibili escalation dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi (ad esempio la violenza privata o i reati contro la vita o l’incolumità individuale, quali i maltrattamenti) erano applicabili sono nei casi in cui la situazione era già precipitata e dunque la risposta era del tutto tardiva.
Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p.
Perchè sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quelle delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
Tribunale del riesame di Bari, ordinanza 6 aprile 2009
