Gli Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori sono regolati dall’ art. 4, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori).
La norma, invero, stabilisce: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti“.
La norma, tuttora vigente pur non trovando più (cfr. Cass. sez. III, 24 settembre 2009 n. 40199) sanzione nell’articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori dopo la soppressione del riferimento all’articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1, operata dall’articolo 179 d.lgs. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati: Cass. sez. III, 17 aprile 2012 n. 22611) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.
Sul punto, è stato precisato Cass. Penale, 30 gennaio 2014, n. 4331 che è sufficiente l’installazione dell’impianto (senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), a integrare il reato de quo, non essendo necessaria anche una “successiva verifica della sua idoneità” a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori: cit. “che l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, sia necessaria affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo – idoneità che peraltro è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno“.