Impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della messa alla prova

impugnabilitàLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento ritorna ad affrontare nuovamente la questione inerente la autonoma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti dell’imputato maggiorenne.

Va preliminarmente osservato che la questione relativa la autonoma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è stata oggetto di un contrasto di giurisprudenza composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237).

Con argomentazione che risulta condivisibile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a sostegno della tesi secondo cui l’ordinanza di rigetto della predetta istanza non è immediatamente impugnabile ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ex art. 586 C.p.P., assumono che, poiché tale disposizione presenta una “oggettiva ambiguità di contenuti“, occorre valorizzare “profili di carattere sistematico anche interni all’istituto della messa alla prova“.

In questa prospettiva, la sentenza delle Sezioni Unite sviluppa una pluralità di argomenti, fra i quali tre risultano fondamentali: a) anzitutto, sarebbe irragionevole ammettere (argomentando che l’art 464-quater, comma 7, C.p.P. non distingue fra i diversi tipi di decisione) l’immediata impugnabilità di tutti i provvedimenti che decidono sulla messa alla prova perché si trascurerebbero che, essendo espressamente esclusa la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte di Cassazione, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione potrebbe produrre effetti gravemente disfunzionali (per esempio, se, nel frattempo il processo si fosse concluso con la condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile); b) inoltre, la soluzione che esclude la immediata impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova, pronunciata in sede predibattimentale, è adottata anche nelle precedenti fasi del processo perché gli artt. 464-ter, comma 4, C.p.P. e 464-quater, comma 9, C.p.P. consentono di rinnovare, fino al limite ultimo dell’apertura del dibattimento, l’istanza rigettata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare; c) peraltro, alla stessa conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità relativamente all’analoga disposizione dell’art. 28, comma 3, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, relativa alla messa alla prova per gli imputati minorenni.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 51634 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *