La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’impugnazione, mediante ricorso per cassazione, avverso la sentenza di estinzione del reato a seguito della sospensione del procedimento con messa alla prova, da parte del Pubblico Ministero, sul presupposto che la fattispecie incriminatrice non è compresa tra quelle per le quali è ammesso il rito speciale, sia per la pena edittale, superiore nel massimo a quattro anni, sia perché non inclusa nell’elenco dell’art. 550, comma 2, C.p.P.
Secondo il disposto dell’art. 464-quater, comma 7, C.p.P., il pubblico ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente detta norma, nel senso di escludere la ricorribilità immediata dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione solo con riferimento all’imputato, rilevando come lo stesso sia titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, abbia sempre la possibilità di appellare l’ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall’art. 586 C.p.P. (Cass. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016).
Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l’ammissibilità dell’istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione, ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 464-quater, comma 7, C.p.P., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 168- bis C.p.
Anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 469-septies C.p.P. dichiara, nell’ambito dello stesso procedimento speciale, che la prova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali fissati dall’art. 111, comma 7, Cost. e dall’ art. 568, commi 2 e 3, C.p.P.
Detta sentenza conclude il procedimento speciale di messa alla prova.
Il perimetro della cognizione dei due giudizi di impugnazione attivabili dal pubblico ministero, quello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464 -quater, comma 3, C.p.P. e quello avverso la sentenza di cui all’art. 469 -septies C.p.P. è tuttavia necessariamente diverso.
In particolare, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato non possono essere proposti motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, essendo i medesimi preclusi dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposta l’impugnazione avverso l’ordinanza di cui all’art. 464-quater, commi 3 e 7, C.p.P.
Al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed i limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all’ordinanza di sospensione, di natura processuale ovvero errores in iudicando, anche sotto il profilo dell’illogicità della motivazione.
Nel sistema delineato dal legislatore, quindi, con l’impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può essere più dedotta la doglianza relativa all’originaria insussistenza di uno dei presupposti stabiliti dall’art. 168-bis C.p. per l’accesso al rito speciale.
Deve, inoltre, escludersi che il pubblico ministero possa, in via generale, impugnare l’ordinanza di sospensione del procedimento ex art. 464-quater C.p.P., ai sensi dell’art. 586 C.p.P., quindi congiuntamente alla sentenza di non luogo a procedere, parallelamente a quanto previsto avverso le ordinanze di rigetto, impugnabili dall’imputato unitamente alla sentenza di condanna.
L’impugnazione congiunta di ordinanze dibattimentali e sentenza con conseguente possibilità di proporre per la prima volta motivi attinenti anche alle ordinanze postula, infatti, che queste ultime non siano impugnabili dalla parte in via autonoma; al contrario il Pubblico ministero, a differenza dell’imputato, è legittimato a ricorrere in cassazione avverso l’ordinanza di sospensione (Cass. Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019).
Corte di Cassazione Sent. Sez. 6 Num. 21046 Anno 2020