Impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato

Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, da parte del Pubblico Ministero, in quanto in relazione al reato contestato, non era possibile accedere all’istituto.

Secondo il chiaro disposto dell’art. 464 quater, comma 7, C.p.P., il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova.

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente detta norma nel senso di escludere la ricorribilità immediata dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione solo con riferimento all’imputato, rilevando come lo stesso sia titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, abbia sempre la possibilità di appellare l’ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall’art. 586 C.p.P. (Cass., Sez. U., n. 33216 del 31/03/2016).
Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l’ammissibilità dell’istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 464 quater, comma 7, C.p.P., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 168 bis C.p.

Anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 469 septies C.p.P., dichiara, nell’ambito dello stesso procedimento speciale, che la prova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato, per quel che interessa in questa sede, è ricorribile per cassazione, secondo i princìpi generali fissati dall’art. 111, comma 7, Cost. e dall’ art. 568, commi 2 e 3, C.p.P.

E’ evidente, però, che la cognizione dei due giudizi di impugnazione azionabili dal pubblico ministero – rispettivamente avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464 quater, comma 3, C.p.P., ed avverso la sentenza di cui all’art. 469 septies C.p.P., – deve essere necessariamente diversa.
Ciò, implica, in primo luogo, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento non possono essere proposti motivi attinenti all’ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova perché preclusi dall’avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposto il mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza di cui all’art. 464 quater commi 3 e 7, C.p.P.; al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed i limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all’ordinanza di sospensione sia di natura processuale (si pensi, ad esempio, all’omesso avviso alle parti o alla persona offesa per l’udienza dedicata alla decisione finale ex art. 464 septies comma 1, secondo periodo, C.p.P. ) sia eventuali errores in iudicando.

Deve ribadirsi, dunque, che nel sistema delineato dal legislatore, con l’impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non può essere più dedotta la doglianza, relativa all’originaria insussistenza di uno dei casi previsti dall’art. 168 bis C.p.P. per l’accesso al rito speciale (Cass., Sez. 1, n. 41629/2019). 

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 5245 Anno 2021

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