L’infedeltà coniugale trova una sua disciplina nella disposizione di cui all’art. 151 commi 1 e 2, C.c.,: La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio; in relazione all’art. 143, comma 1 e 2, C.c. “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione“.
In tal senso grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
L’infedeltà coniugale e conseguente addebito della separazione può trovare fondamento sulla relazione dell’investigatore privato oggetto di testimonianza in udienza, assurgendo al valore di prova piena (Cass. 24976/2017) e (Cass. sez. I, sent. n.16735/2020, in cui l’investigatore privato, assunto dalla moglie, ha richiamato nella sua testimonianza in sede di processo, il proprio rapporto informativo in merito alla frequentazione del marito con una terza donna, estranea al rapporto, con il quale egli aveva intrattenuto un rapporto “confidenziale” reputato sintomatico del comportamento “infedele” e per converso, nessuna prova ha fornito il marito circa la preesistenza di una crisi matrimoniale al tradimento posto in essere).