Ingiuria grave e adulterio
L’ingiuria grave è stata elaborata in materia di revocazione della donazione, ex art. 801 cod. civ. e consiste “in un comportamento in un comportamento offensivo nei confronti del donante di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.”(Cass., Sez. II, ordinanza n. 13544 del 29 aprile 2022).
Nel caso di specie si è proceduto alla revoca, per ingratitudine, di alcune donazioni indirette (mobiliari ed immobiliari) effettuate dalla ricorrente (donante) in favore del coniuge. La causa è stata individuata nell’ingiuria grave commessa dal marito per la relazione extraconiugale che lo stesso aveva intrattenuto con la cognata (moglie del fratello della ricorrente -donante), che si era sviluppata all’interno dell’azienda di famiglia.
Premesso che l’elemento dell’ingiuria grave non può essere ravvisato sic et simpliciter nell’adulterio, nella specie erano le modalità con cui l’adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell’ingiuria; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante (in un contesto che andava a «minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale […] anche quella familiare», essendo evidente come «le conseguenze della scoperta del tradimento abbiano avuto ripercussioni estese a tutto il tessuto familiare della donante, non limitandosi al mero ambito matrimoniale») e alla circostanza che l’adulterio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia, cosicché «la scoperta del tradimento è […] inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l’infedeltà del marito nell’ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie».
Invero, la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato come non basti ad integrare tale ingiuria la mera relazione extraconiugale, ma ha ritenuto -con valutazione non manifestamente implausibile che non si presta a essere sindacata in sede di legittimità- che la circostanza che l’adulterio fosse maturato all’interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valessero a connotare in termini di gravità l’offesa all’onore patita dalla moglie e ad evidenziare, nel marito, un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie.
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 19816 del 20 giugno 2022