Integrazione o modificazione del programma di trattamento

Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente la questione inerente l’integrazione o modificazione del programma di trattamento a carico dell’imputato nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La fattispecie in esame concerne l’integrazione o modificazione del programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. da parte del Giudice, disposto nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, in assenza del consenso dell’imputato. Nella specie il Giudice integrava e modificava il programma di trattamento, nell’ambito del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’obbligo per l’imputato di non spostarsi da un determinato territorio provinciale se non per giustificati motivi e l’obbligo di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa. Tali prescrizioni, in astratto ammissibili, possono essere disposte soltanto con l’accordo del destinatario delle stesse.

L’art. 464 quater, comma 4, C.p.P. recita: “Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato“.

La giurisprudenza di legittimità ha già in più occasioni precisato che, atteso il tenore dell’art. 464 quater, comma 4, C.p.P., è ben possibile al Giudice integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma che tale iniziativa presuppone il previo consenso dell’imputato (Cass., Sez. 5, n. 4610 del 18/12/2015; Cass., Sez. 3, ord. n. 5784 del 26/10/2017 e Cass., Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019; sia pure in fattispecie non coincidenti, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio o restitutorio). E ancora, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, C.p.P., in difetto di consultazione preventiva delle parti e del consenso dell’imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (Cass., Sez. 6 n. 21998/2020).

La conseguente violazione dell’art. 464 quater C.p.P. integra non già una mera ininfluente irregolarità ma una vera e propria lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), C.p.P.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27249 Anno 2020

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