La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente la questione inerente l’integrazione o modificazione del programma di trattamento a carico dell’imputato nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova.
La fattispecie in esame concerne l’integrazione o modificazione del programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. da parte del Giudice, disposto nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, in assenza del consenso dell’imputato. Nella specie il Giudice integrava e modificava il programma di trattamento, nell’ambito del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’obbligo per l’imputato di non spostarsi da un determinato territorio provinciale se non per giustificati motivi e l’obbligo di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa. Tali prescrizioni, in astratto ammissibili, possono essere disposte soltanto con l’accordo del destinatario delle stesse.
L’art. 464 quater, comma 4, C.p.P. recita: “Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato“.
La giurisprudenza di legittimità ha già in più occasioni precisato che, atteso il tenore dell’art. 464 quater, comma 4, C.p.P., è ben possibile al Giudice integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma che tale iniziativa presuppone il previo consenso dell’imputato (Cass., Sez. 5, n. 4610 del 18/12/2015; Cass., Sez. 3, ord. n. 5784 del 26/10/2017 e Cass., Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019; sia pure in fattispecie non coincidenti, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio o restitutorio). E ancora, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, C.p.P., in difetto di consultazione preventiva delle parti e del consenso dell’imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (Cass., Sez. 6 n. 21998/2020).
La conseguente violazione dell’art. 464 quater C.p.P. integra non già una mera ininfluente irregolarità ma una vera e propria lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), C.p.P.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27249 Anno 2020