La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sussistenza dell’interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464- septies C.p.P. e 168-ter C.p., nella parte in cui non risulta essere stata disposta la trasmissione degli atti al prefetto competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Costituisce ius receptum il principio per il quale è inammissibile, per difetto di interesse concreto ad impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, Codice della strada.
Ciò perché nulla impedisce alla parte impugnante, ovvero all’ufficio di Procura, di procedere all’adempimento, di natura meramente esecutiva, omesso in via diretta, ovverosia indirizzando la relativa richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento stesso (Cass., Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018; Cass., Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007, sempre con riferimento a procedimento relativo a reati in tema di circolazione stradale).
In realtà, l’orientamento giurisprudenziale in questione si radica nel convincimento che si tratti di sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno sempre applicate, non implicando l’irrogazione alcuna valutazione discrezionale da parte dell’autorità giudiziaria, ma rimesse alla competenza in fase esecutiva dell’autorità amministrativa nella persona del prefetto, sicché a nulla rileverebbe, in senso ostativo, che l’estinzione del reato per messa alla prova non comporti accertamento di responsabilità (Cass., Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017).
Nella stessa direzione si registrano ulteriori decisioni, per le quali è inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuta remissione di querela) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma secondo, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha adottato il provvedimento (Cass., Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 16184 Anno 2021