La gelosia e il movente a delinquere
Sull’individuazione del movente nella gelosia e del movente sentimentale occorre rimarcare la patente sproporzione dell’azione criminosa rispetto alla causa psichica che l’ha determinata, poiché, in ogni caso, emerge un inequivoco atteggiamento di possesso che sorregge la determinazione punitiva.
In relazione al riconoscimento dell’aggravante dei abietti o futili motivi si esclude che il sentimento di gelosia possa integrare la ritenuta aggravante.
Occorre premettere, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 – 02; Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 – 02), che l’aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, è configurabile nel caso in cui la gelosia si manifesti nell’autore quale abnorme reazione a uno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensione oggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso un terzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà di autodeterminazione.
In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminale ed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare il delitto.
Dall’indirizzo richiamato non si discosta il precedente giurisprudenziale (Cass., Sez. 1, n. 39245 del 19/09/2024, M., non mass.), che richiama il giudice a una valutazione in concreto dell’abnormità dello stimolo indotto dalla gelosia, escludendo che tale condizione emotivopsicologica possa automaticamente integrare l’aggravante.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 13542 del 2026
