Lap dance. Effettiva o presunta oscenità?
La effettiva o presunta oscenità della lap dance è strettamente collegata alla sussistenza del reato di cui all’articolo 527 Cp.
Nel caso di specie nel locale veniva tenuto uno spettacolo di lap dance, esibizione entrata ormai nei costumi delle società occidentali ed eseguita normalmente nei locali notturni con relativa pubblicità su quotidiani e riviste, in cui notoriamente si mimano rapporti sessuali ed è caratterizzante il coinvolgimento degli spettatori.
Si discute in ordine alla ritenuta capacità offensiva dell’ osceno, giacché la misura dell’ osceno è la capacità offensiva dell’ atto, che è condizionata, secondo consolidata giurisprudenza anche di legittimità, dal contesto in cui si manifesta.
Il Tribunale, pur ammettendo che lo spettacolo de quo presentava, in relazione al comune sentimento, caratteri di licenziosità e quindi oggettiva oscenità, ha ritenuto la condotta penalmente irrilevante, svolgendosi lo stesso con modalità di riservatezza in ambiente a cui accedeva solo chi ad esso voleva assistere ed avendo peraltro accertato in fatto che i presenti, ben consci del suo contenuto, volevano partecipare proprio a quel tipo di spettacolo.
Più dettagliatamente al detto circolo potevano accedere, a pagamento e previo tesseramento (il che comunque rappresentava un ulteriore filtro, anche se meramente formale), solo coloro che volevano assistere a spettacoli di lap dance, adeguatamente pubblicizzati come tali. Il locale, infatti, non era adibito anche ad intrattenimenti o usi diversi (bar, discoteca, ecc.) e quindi non offriva che quel tipo di spettacolo, al quale tutti ì presenti avevano inteso partecipare; nessuno dì essi, infatti, al momento dell’ irruzione dei carabinieri, palesava disagio, disturbo, disgusto o soltanto sorpresa per il contenuto erotico dello stesso, ma anzi tutti dimostravano vivo interesse ad entusiasmo.
Deve considerarsi, inoltre, astenendosi il Collegio da qualsiasi valutazione sul piano morale e del buon gusto, che la cosiddetta lap dance, entrata prepotentemente nel costume dei nostri giorni tanto da essere celebrata anche da film di successo internazionale, a differenza dai classici spettacoli di spogliarello, contempla – ed addirittura presuppone il coinvolgimento degli spettatori nella esibizione dell’ artista, per cui anche i contatti e toccamenti tra le ballerine ed i clienti non possono essere considerati un inatteso ed imprevisto fuori programma idoneo ad offendere il senso del pudore dei presenti.
La Corte si è già interessata di questo nuovo tipo di spettacolo (Sezione terza, 13039/03, Centenaro), ma in relazione alla configurabilità dei delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, problematica contigua ma affatto diversa da quella in esame.
In conclusione, occorre ritenere non ravvisabile nel caso di specie il reato di atti osceni per carenza in concreto di offensività della condotta.
Corte di Cassazione – Sezione III penale – sentenza 23 novembre – 17 dicembre 2004, n. 48532
