Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità
Giova, anzitutto, contestualizzare i complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità che, in una visione sistemica dei valori-principi di cui si compone la Costituzione (Corte cost., sent. n. 264 del 2012) e in considerazione della tendenziale equiordinazione dei diritti fondamentali della persona (Corte cost., sent. n. 85 del 2013), trovano dei delicati punti di equilibrio nei limiti, per quanto segnatamente interessa in questa sede, del diritto di cronaca.
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) è, in un ordinamento democratico, un diritto fondamentale poiché rappresenta il canale attraverso il quale l’identità personale si esprime all’esterno attraverso la formulazione di idee o di giudizi.
Esso – che, in una dimensione sovranazionale, è contemplato dall’art. 10 CEDU, quale norma posta a tutela della libertà di espressione contro le ingerenze dei pubblici poteri – è destinatario di una tutela bidimensionale, che non si arresta all’esercizio in forma individuale, ma si estende anche alla sua manifestazione in forma collettiva, che a sua volta si interseca con il diritto all’informazione nella sua declinazione attiva – diritto di informare – e passiva – diritto ad essere informati.
In tale contesto, dunque, si è potuto affermare che la libertà di stampa, quale massima espressione dell’esercizio in forma collettiva della libertà di manifestazione del pensiero, rappresenta una “pietra angolare dell’ordine democratico” (Corte cost., sent. n. 84 del 1969 e sent. n. 150 del 2021).
La libertà di stampa assurge, quindi, a fattispecie “qualificata” di libertà di manifestazione del pensiero, idonea a giustificare una tutela circondata da particolari cautele, che trova espressione nel diritto di cronaca (oltre che di critica), configurandosi quale esimente che attribuisce un valore oggettivamente e universalmente lecito alla condotta di propalazione di notizie (o, per il diritto di critica, di valutazioni soggettive) in tutti i rami in cui l’ordinamento si articola.
Il diritto di cronaca, in particolare, si concretizza nella
narrazione oggettiva di fatti realmente accaduti, diffusi attraverso i mezzi di informazione per rispondere a un interesse pubblico alla loro conoscenza. A differenza del diritto di critica, che si caratterizza per una componente valutativa e soggettiva, la cronaca si configura come una rappresentazione neutra e fedele della realtà, finalizzata a garantire ai cittadini un’informazione chiara e trasparente su eventi di rilievo sociale, politico o economico.
Tuttavia, l’esercizio del diritto di cronaca (come anche quello di critica) è portato ad interferire con i diritti, di pari rilevanza costituzionale, posti a presidio della dignità umana del singolo destinatario della narrazione (o del giudizio critico).
I diritti della personalità, come quelli alla reputazione, all’onore e all’immagine, corollari impliciti della dignità umana ed evolutivamente desumibili dalle clausole generali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., costituiscono limiti che comprimono ab extrinseco lo spazio in cui può validamente esplicarsi la libertà di manifestazione del pensiero attraverso il diritto di cronaca (e di critica).
Ciò si fa evidente nei casi in cui la narrazione dei fatti (o l’espressione di un giudizio) assume una connotazione diffamatoria, ossia quando il contenuto dell’informazione leda la reputazione di una persona. La diffamazione, come è noto, è sanzionata nell’ambito del diritto penale mediante la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 del c.p., mentre in ambito civile è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. allorquando generi un danno ingiusto alla vittima, sia esso di natura patrimoniale, quando incide su aspetti economici e professionali, sia non patrimoniale, quando compromette il valore sociale e personale della reputazione.
Di qui, l’esigenza, dunque, di individuare il perimetro entro il quale l’esercizio della libertà di stampa possa considerarsi legittimo, senza trasmodare nell’intollerabile lesione di diritti individuali antagonisti.
E’ questa la logica che esprime il c.d. “decalogo del giornalista”, formulato dalla Corte una ormai risalente sentenza n. 5259 del 1984 della Prima Sezione civile, che la giurisprudenza successiva ha, però, recepito come ‘diritto vivente’, assumendo quella veste che, in ambito sovranazionale, ha dato corpo al principio del c.d. “giornalismo responsabile”, sul presupposto che il ruolo fondamentale della stampa, come garanzia di effettività della democraticità di un ordinamento, non valga di per sé a deresponsabilizzare l’attività del giornalista, rendendola meritevole, per ciò solo, di una tutela incondizionata.
Secondo tale principio, tratto dal secondo comma dell’art. 10 CEDU, la tutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata, quindi, da un esercizio in buona fede, nonché all’accuratezza e all’affidabilità delle informazioni veicolate al pubblico (tra le altre: Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2015, Petikainen c. Finlandia, § 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, Travaglio c. Italia, §. 36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, Sagdic c. Turchia, § 27; Corte EDU, Grand Chamber, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, § 181).
Quel “decalogo”, dunque, ha tracciato il perimetro entro cui si esplica l’efficacia esimente del diritto di cronaca (e di critica), individuandone i limiti interni, al fine di filtrare le condotte suscettibili di essere attratte in quell’orbita: verità, anche putativa, pertinenza e continenza.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.13200, del 18/05/2025
