Limiti edittali della sospensione della patente di guida

limiti edittaliLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento nel presente articolo si sofferma a delineare i limiti edittali relativi alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di violazione dell’articolo 186 comma 2 lettera c) del Codice della Strada ovvero per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e qualora il veicolo appartiene a persona estranea al reato contestato. 

Il reato di cui all’art. 186, comma 2 lettera c) del Codice della Strada stabilisce che la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni.

E la norma di cui all’art. 186, comma 2 quater, Codice della Strada (come sostituito dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ribadito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti, resa ai sensi dell’art. 444 Codice di Procedura Penale, in riferimento al reato in contestazione il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del predetto reato, occorre procedere alla esatta individuazione dei limiti edittali relativi alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

L’articolo 186, comma 2, lettera c) Codice della Strada  prevede che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ma se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Ne deriva che la durata della sospensione della patente di guida deve essere compresa dal minimo di due ad un massimo di quattro anni, qualora l’autovettura appartiene a persona estranea al reato.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 28261 Anno 2016

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