Liquidazione del danno biologico trasmissibile “iure successionis”
Riferimento alla durata effettiva della vita
In tema di liquidazione del danno biologico “iure successionis“, il principio secondo cui l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto (v. Cass., 29/12/2021, n. 41933; Cass., 26/5/2016, n. 10897; Cass., 18/1/2016, n. 679), si applica invero solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, e non anche allorquando la morte sia stata viceversa direttamente cagionata dall’illecito; (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto. Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione là dove ha affermato non essere nel caso applicabile il principio in tema di “risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi” secondo cui qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis, in quanto la morte della persona sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l’incidenza negativa da questa arrecata (v. Cass., 11/7/2003, n. 10942; Cass., 25/2/2002, n. 2741; Cass., 7/4/1998, n. 3561; Cass., 2/3/1995, n. 2450), giacché la liquidazione del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi iure successionis in luogo della relativa valutazione probabilistica non è “nella specie… possibile“, in quanto “nel caso in esame la morte è stata attribuita dallo stesso CTU all’epatocarcinoma a sua volta cagionato dalla patologia epatica derivata dalla trasfusione“).
Trova in tal caso infatti applicazione il principio affermato dalla suprema Corte in base al quale la menomazione non reversibile dell’integrità della persona (idonea, cioè, ad incidere stabilmente e continuativamente sull’esplicazione della personalità lungo il presumibile arco della vita futura del soggetto che la patisce) presuppone che la persona sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo e, presentandosi con i connotati del danno permanente, va risarcita con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica (v. Cass., 11/7/2003, n. 10942; Cass., 25/2/2002, n. 2741; Cass., 7/4/1998, n. 3561; Cass., 2/3/1995, n. 2450).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022