Mago, chiromante, occultista o guaritore
Il comportamento di colui che utilizzando la qualifica di mago, chiromante, occultista o guaritore, riesca ad ingenerare nelle persone la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, integra il reato di truffa o si ritiene sussistere l’ipotesi di abuso della credulità popolare di cui all’art. 661 cod. pen.?
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, integra il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della credulità popolare – depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell’ordine pubblico e nell’azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (Cass., Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004 — 01).
Correttamente, pertanto, nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto di qualificare i fatti ex art. 640 cod. pen. avuto riguardo all’assenza di comunicazioni nei confronti di un numero indeterminato di soggetti ed ai specifici pericoli che il ricorrente aveva rappresentato alle persone offese che attenevano persino al rischio di morte, convincendo così la vittima a versare somme di denaro.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 7513 del 2022