Mantenimento dei nipoti da parte dei nonni
Se i genitori non sono in grado di provvedere al mantenimento dei figli minori ovvero sono inadempienti sorge l’obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni, ma secondo determinate regole.
L’art. 316 bis c.c., che riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Ciò rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori.
Si intende qui ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018).
Corte di Cassazione ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023
