La Suprema Corte di Cassazione è chiamata a risolvere la questione se nel procedimento penale minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, la confessione o la parziale ammissione del reato contestato da parte del minore risulta necessario per formulare un giudizio prognostico positivo.
La sospensione del processo e la concessione del beneficio della messa alla prova di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, è caratterizzata dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione del imputato minorenne autore della condotta deviante.
La sospensione del processo con messa alla prova è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull’evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati.
In questi casi la condotta deviante imputabile al minore si appalesa come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell’imputato minorenne, superabile attraverso l’impegno in un progetto di vita socialmente integrato.
Nel processo penale minorile l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova configura una particolare forma di probation applicabile al minore nella fase giudiziale anziché in quella esecutiva, sulla base del modello anglosassone.
Di conseguenza è necessario che il minore dia inizio ad una rimeditazione critica del suo passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale (uno sguardo positivo sul futuro).
La confessione rappresenta, pertanto, un utile elemento dal quale inferire l’avvenuta rimeditazione ovvero da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione e risocializzazione del minore verso una evoluzione positiva della sua personalità.
Deve comunque essere sottolineato che in tema di sospensione del processo e di messa alla prova dell’imputato minorenne, l’accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, sono riservati in via esclusiva al Giudice di merito.
Ne consegue che non è censurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal Giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l’affidamento del minore ai competenti servizi sociali per l’assenza di ravvedimento.