La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sull’ammissibilità del giudizio di revisione di una sentenza di condanna passata in giudicato fondata sulla prova nuova della minore età del condannato al momento del fatto.
In particolare, occorre stabilire se la minore età del condannato comporta la applicazione degli istituti del processo per i minorenni, tra i quali trova applicazione l’istituto della c.d. messa alla prova, con conseguente possibile proscioglimento dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 631 C.p.P.: “Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531” C.p.P.
Ma, nell’ambito del “giudizio prognostico astratto” il tenore inequivocabile della disposizione recante la comminatoria della inammissibilità esige che il favorevole epilogo del proscioglimento, consegua immediatamente e necessariamente all’ accertamento del novum posto a base della domanda di revisione.
E siffatto epilogo, quand’anche nei termini dell’art. 530, commi 2 e 3 C.p.P. deve porsi in termini di evidenza, ovvero in maniera tale da rendere palese che il condannato sia da assolvere dall’imputazione ritenuta a suo tempo”.
Inammissibile è, pertanto, la domanda di revisione che prospetti il proscioglimento del condannato quale esito meramente ipotetico del giudizio e in dipendenza di ulteriori acquisizioni e sviluppi auspicati in fase rescissoria.
Orbene, nella specie, l’assunto del condannato circa la minore età al momento del fatto non implica, se provato, che il ricorrente debba essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 C.p.P.
Mentre è palesemente inammissibile ogni prospettazione circa la possibilità della eventuale adozione, in fase rescissoria, della ordinanza prevista dall’articolo 28, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e dell’ ipotetico esito positivo della messa alla prova, con conseguente estinzione del reato e il proscioglimento che ne consegue.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 8710 Anno 2012